Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);
- partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
- essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.
L’attività può essere esercitata sotto forma di:
- impresa individuale;
- impresa familiare;
- società di persone (S.a.s., S.n.c.);
- società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).
ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE
Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica).
La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa. In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.
L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:
- iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
- cessazione dell’impresa;
- variazione dell’indirizzo dell’impresa;
- variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione di forma giuridica;
- variazione dell’attività svolta.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO
I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori. Tale contributo minimo ha le seguenti caratteristiche:
- è rapportato a mese, pertanto è dovuto per l’intero mese anche se l’attività viene svolta per parte di esso;
- è sempre dovuto anche nel caso in cui il reddito effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto del reddito minimo (inferiore o negativo).
È inoltre dovuto il contributo di maternità, stabilito in misura fissa in € 0,62 mensili. E’ altresì previsto l’obbligo di versamento di un contributo pari allo 0,09% del reddito minimale e dell’eventuale reddito eccedente, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018. Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale). I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile. Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un
diverso limite massimo di reddito. Si rinvia alla allegata
circolare n.15 del 29-01-2016, per la determinazione dell’importo per l’anno 2016 del contributo minimo obbligatorio e delle aliquote applicabili per il calcolo della contribuzione eccedente il minimale, sia per i titolari che per i collaboratori, nonché per le eventuali agevolazioni contributive usufruibili in presenza di determinati requisiti.
REDDITO IMPONIBILE
L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato (art. 3 bis della legge n. 438/92) . Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.
QUANDO SI VERSA
- 16 maggio
- 20 agosto
- 16 novembre
- 16 febbraio (dell’anno successivo)
Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito. I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.
NB: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.
ACCERTAMENTI EFFETTUATI DAL FISCO
A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS. Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:
- Liquidazione automatica ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 (C.I.R.)
- accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73
- Studi di settore e parametri
- accertamenti unificati
Ai sensi della legge n. 233/90 e s.m.i., è stabilito annualmente un reddito minimo (c.d. minimale di reddito), utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).
Fonte: INPS