LE VERIFICHE REDDITUALI
L'ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei figli.
L'art. 13, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, obbliga l'Inps:
- alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche;
- al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
L'art. 49, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che i redditi prodotti all'estero, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali se fossero prodotti in Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.
PRESTAZIONI INTERESSATE
Le prestazioni per le quali sono influenti i redditi del pensionato e dei familiari (coniuge e figli) sono state individuate con il termine di rilevanze costituiscono, in altre parole, i motivi per i quali, in riferimento alla prestazione concessa o richiesta, sono influenti i redditi.
Per ogni rilevanza è prevista la dichiarazione di determinate tipologie di reddito: alcune sono comuni a tutte le rilevanze, altre sono specifiche per una o più di esse (tipi di reddito).
REDDITO DA DICHIARARE
L'anno di reddito per la verifica del diritto e per la determinazione dell'importo di ciascuna prestazione può essere differente, se si tratta di prima concessione ovvero di verifica del diritto a una prestazione già corrisposta negli anni precedente.
L'art. 35, comma 8, della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 modifica la previgente disciplina in merito al periodo di riferimento dei redditi d considerare e stabilisce che:
- l'importo delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito è determinato dal 1° luglio di ciascun anno tenendo conto dei redditi percepiti nell'anno precedente;
- i redditi hanno validità fino al 30 giugno dell'anno successivo
La nuova disciplina prevede la segmentazione delle diverse prestazioni collegate al reddito in funzione della decorrenza della singola prestazione, anche se attribuite sulla medesima pensione. La decorrenza della prestazione collegata al reddito opera, cioè, indipendentemente dalla decorrenza della pensione. Per la verifica del diritto e della misura della prestazione si deve, pertanto, distinguere, tra:
- l'anno di reddito da dichiarare;
- l'anno di riferimento da considerare per stabilire i limiti di reddito.
La nuova disciplina si applica a tutti i trattamenti pensionistici, comprese le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.
PRIME DOMANDE
Si deve tener conto del reddito presuntivo dell'anno in corso solo in caso:
- di una prestazione collegata al reddito (assegno sociale, invalidità civile);
- di prima concessione di beneficio economico collegato ad una prestazione di base (integrazione al minimo, maggiorazione sociale, ecc…).
Per anno in corso deve intendersi l'anno di decorrenza della pensione o del beneficio. Il reddito presuntivo dichiarato deve essere oggetto di verifica nell'anno successivo. La decorrenza sia della prestazione base sia del beneficio economico è determinata in relazione alle disposizioni che disciplinano le singole prestazioni. In caso di richiesta di ripristino di una prestazione revocata per motivi reddituali, il pensionato deve presentare il mod. RED attestante i redditi effettivi degli anni precedenti dai quali si possa rilevare il diritto alla prestazione.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO
L'art. 15 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 impone che vengano forniti all'Inps e agli altri Enti di Previdenza e assistenza obbligatori, i dati e ogni altra informazione, in possesso dell'Amministrazione finanziaria e di ogni altra Amministrazione pubblica, utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito.
Fonte: INPS